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Art. 17 D. Lgs 81/08
Il
datore di lavoro non può delegare ad
altri le seguenti attività:
a) la
valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la
designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
Art. 18 D. Lgs 81/08
Il
datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all'articolo 3, e i
dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni
e competenze ad essi conferite, devono:
a)
nominare il medico competente […];
b)
designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi
di lavoro in caso di pericolo grave e
immediato […];
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori,
tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d)
fornire ai lavoratori i necessari e
idonei dispositivi di protezione
individuale […]
e)
prendere le misure appropriate affinché
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e
specifico;
f)
richiedere l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti
[…];
g)
richiedere al medico competente
l'osservanza degli obblighi previsti a
suo carico nel presente decreto;
h)
adottare le misure per il controllo
delle situazioni di rischio in caso di
emergenza […];
i)
informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato […];
l)
adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli
articoli 36 e 37;
[…];
[…]
Art. 28 D. Lgs. 81/08
Il
documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), redatto a conclusione
della valutazione, deve avere data certa
e contenere:
a) una
relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute
durante l'attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
b)
l'indicazione delle misure di
prevenzione e di protezione attuate e
dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza;
d)
l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere […];
e)
l'indicazione del nominativo del
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del
rischio;
f)
l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale,
specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
Art. 29 D. Lgs. 81/08
1.Il
datore di lavoro effettua la valutazione
ed elabora il documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e
il medico competente, nei casi di cui
all'articolo 41.
2.Le
attività' di cui al comma 1 sono
realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3.La
valutazione e il documento di cui al
comma 1 debbono essere rielaborati, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in occasione di modifiche del
processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e
della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della
tecnica, della prevenzione e della
protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate.
4.Il
documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), e quello di cui
all'articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l'unita' produttiva
alla quale si riferisce la valutazione
dei rischi.
Art. 55 D. Lgs. 81/08
E'
punito con l'arresto da quattro a otto
mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000
euro il datore di lavoro:
a) che
omette la valutazione dei rischi e
l'adozione del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a),
ovvero che lo adotta in assenza degli
elementi di cui alle lettere a), b), d)
ed f) dell'articolo 28 e che viola le
disposizioni di cui all'articolo 18,
comma 1, lettere q) e z), prima parte;
b) che
non provvede alla nomina del
responsabile del servizio di prevenzione
e protezione ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), salvo il caso
previsto dall'articolo 34.
Art. 77 D. Lgs. 81/08
Il
datore di lavoro ai fini della scelta
dei DPI:
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei
rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI
necessarie affinché' questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera
a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate
dagli stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni e
delle norme d'uso fornite dal
fabbricante a corredo dei DPI, le
caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle
individuate alla
lettera
b);
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta
intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione. |